La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 29 (Modifiche all’articolo 127 della l.r. 1/2005) — 1. Il comma 6 dell’articolo 127 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“6. Le SCIA per il mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili, in assenza di opere edilizie, sono onerose nelle fattispecie e nelle aree individuate dai comuni nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 e solamente in caso di incremento dei carichi urbanistici.”.

2. Il comma 11 dell’articolo 127 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“11. A scomputo totale o parziale del contributo, ai fini del rilascio del permesso di costruire o ai fini della presentazione della SCIA, è facoltà dell’interessato obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio del comune.”."

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