La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 17 (Sostituzione dell’articolo 82 della l.r. 1/2005) — 1. L’articolo 82 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 82 - Disposizioni generali

1. Il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla SCIA.

2. Per le richieste di permesso di costruire non può essere prescritta all’interessato la preventiva acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza del comune stesso.

3. L’acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati necessari per l’esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso di costruire. A detta acquisizione può provvedere direttamente l’interessato, allegando la relativa documentazione alla richiesta; in mancanza l’acquisizione è effettuata con le modalità di cui all’articolo 83.

4. I compiti di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti norme sono attribuiti:

a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo apposita dichiarazione, nei casi di:

1) verifica di conformità alle norme igienico-sanitarie che non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;

2) interventi o opere su edifici a destinazione d’uso residenziale, anche se la verifica comporta valutazioni tecnico discrezionali;

b) all’azienda USL competente, nei casi di:

1) deroga alle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;

2) nel caso di interventi o opere su edifici a destinazione d’uso diversa da quella residenziale in cui siano necessarie valutazioni tecnico discrezionali.

5. Su richiesta dell’interessato o del comune, l’azienda USL esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

6. Sono fatti salvi i procedimenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

7. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell’impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, Cassa Edile dell’impresa; qualora, successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo comunica i relativi dati entro quindici giorni dall’avvenuto subentro.

8. Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori inoltra al comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

9. La mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all’inizio dei lavori e alla certificazione di abitabilità o agibilità, di cui all’articolo 86.

10. Qualora, successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altre imprese il committente deve produrre il DURC del soggetto subentrante contestualmente alla comunicazione di cui al comma 8.

11. Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l’efficacia del permesso di costruire o della SCIA è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 del decreto legislativo medesimo. Il permesso di costruire o la SCIA riacquistano efficacia dopo l’ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall’allegato XII del d.lgs. 81/2008, dà atto dell’avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie).

12. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, del d.lgs. 81/2008, l’organo preposto alla vigilanza ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo ordina l’immediata sospensione dei lavori fino all’adempimento degli obblighi di cui alle citate disposizioni.

13. I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione oppure le coperture di edifici già esistenti, prevedono l’applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

14. La mancata previsione delle misure di cui al comma 13 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l’efficacia della SCIA di cui all’articolo 84.

15. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 14. Tali norme sono direttamente applicabili anche in caso di mancato adeguamento e prevalgono su eventuali disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali.”."

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