La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 1 (Modifiche all’articolo 47 della l.r. 1/2005) — 1. Il comma 2 dell’articolo 47 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

“2. Le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 74 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), non necessitano per la loro realizzazione di specifica localizzazione negli atti di governo del territorio e sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia ai fini della presente legge, sia ai fini del vincolo idrogeologico.”."

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