Articolo abrogato dal D.P.G.R. 12/02/2019, n. 8/R, così recitava:

“Art. 12 - Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità

1. Non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 105 della l.r. 1/2005 ovvero il preavviso di cui all’articolo 105 ter della l.r. 1/2005:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria purché essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l’entità e la distribuzione dei carichi;

b) per gli interventi di manutenzione straordinaria, purché essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l’entità e la distribuzione dei carichi.

2. Oltre alle tipologie di intervento di cui al comma 1, non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 105 della l.r. 1/2005 ovvero il preavviso di cui all’articolo 105 ter, qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto:

a) la sostituzione di alcuni elementi dell’orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento parziale;

b) gli interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di limitata altezza, non stabilmente fissate al suolo.

c) le piccole aperture nei solai che non interessino le strutture principali;

d) gattaiolati di areazione a terra o ampliamenti di fondazione mediante cordolature affiancate;

e) i consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche similari purché non alterino il comportamento globale dell’edificio;

f) la creazione di aperture, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato, purché debitamente architravate;

g) la semplice sostituzione di architravature con altre in acciaio o cemento armato senza ampliamento della dimensione del vano;

h) i piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio inferiore a cento chilogrammi per metro quadrato, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a dieci metri quadrati;

i) le riparazioni localizzate di danni non causate da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cuciscuci;

j) le tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori a ottanta centimetri e superficie inferiore a cinque metri quadrati;

k) la costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta inferiore a due metri quadrati, purché non interessino l’orditura principale;

l) l’inserimento di travi rompitratta all’intradosso di solai o coperture;

m) le scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;

n) le piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano e con copertura leggera;

o) le opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravità o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori ad un metro e mezzo di altezza;

p) le piscine interrate scoperte con altezza inferiore a due metri, salvo il caso di condizioni geologico-tecniche sfavorevoli di pericolosità elevata e molto elevata, così definite dagli strumenti di pianificazione del comune;

q) i locali tecnologici ed i serbatoi di volume inferiore a trenta metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento.”

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