Ai sensi dell’art. 66, comma 9, della L.P. 22/04/2014, n. 1 il presente articolo, nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dall’art. 66, comma 1, della L.P. 22/04/2014, n. 1 continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'atto organizzativo che sopprime l'agenzia denominata "centrale unica di emergenza" e attribuisce alla struttura provinciale, ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le relative competenze. L'atto organizzativo individua la struttura provinciale che subentra nei rapporti giuridici già facenti capo all'agenzia.”

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