Articolo abrogato dall’art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

L’articolo così recitava:

“Art. 39 (Sostituzione dell’articolo 50-quinquies della legge provinciale sui lavori pubblici) — 1. L’articolo 50-quinquies della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:

“Art. 50-quinquies - Compensi e rimborsi per i componenti delle commissioni giudicatrici per la concessione di lavori pubblici con il sistema della finanza di progetto

1. Se l’opera da affidare è di particolare rilevanza economica o di notevole complessità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o gestionale, ai componenti delle commissioni di gara per la concessione di lavori pubblici con il sistema della finanza di progetto sono riconosciuti i seguenti compensi e rimborsi:

a) ai componenti nominati in quanto dipendenti di amministrazioni pubbliche non spetta alcun compenso né rimborso; ad essi spetta il trattamento di missione, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti della Provincia, se non è loro corrisposto alcun compenso o rimborso dall’amministrazione di appartenenza;

b) ai componenti delle commissioni nominati in quanto esperti, anche su designazione di altri enti, ordini o collegi professionali, spetta un gettone di presenza fino a 1.000 euro per ogni giornata di partecipazione alle riunioni. Spetta loro, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto - con esclusione dei pasti consumati in occasione delle riunioni di lavoro, secondo quanto previsto dal comma 2 - e di pernottamento, nella misura effettivamente sostenuta, nonché l’indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l’uso del proprio automezzo, nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali. La misura unitaria dell’indennità chilometrica è quella vigente per i dipendenti provinciali al 1° gennaio di ogni anno.

2. Se la durata delle riunioni è complessivamente superiore a sei ore la Provincia può sostenere direttamente le spese per i pasti consumati in occasione del loro svolgimento da componenti e segretari, nonché dai dipendenti o da altri soggetti esterni all’amministrazione invitati a partecipare alle riunioni dal presidente della commissione. Si applicano i limiti massimi d’importo dei pasti e le eventuali riduzioni dei trattamenti di missione dei dipendenti pubblici previsti dalla normativa vigente in materia di comitati e commissioni della Provincia.””

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