Articolo abrogato dall’art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

L’articolo così recitava:

“Art. 28 (Sostituzione dell’articolo 35 della legge provinciale sui lavori pubblici) — 1. L’articolo 35 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:

“Art. 35 - Requisiti di ordine generale

1. In materia di requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori si applica la normativa statale.””

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