Articolo abrogato dall’art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2.

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

L’articolo così recitava:

“Art. 21 (Modificazione dell’articolo 32 della legge provinciale sui lavori pubblici) - 1. Nel comma 2 dell’articolo 32 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “all’uopo invitate, selezionate ai sensi dell’articolo 38” sono sostituite dalle seguenti: “invitate a questo scopo”.”

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