Articolo modificato dalla L.P. 27/08/1999, n. 3, dalla L.P. 20/03/2000, n. 3, dalla L.P. 21/12/2007, n. 23 e sostituito dalla L.P. 29/12/2016, n. 20.

Il comma 2 dell’art. 15 della L.P. 29/12/2016, n. 20 dispone:

“2. Il modello tariffario previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, come sostituito dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. Fino a questa data si applica la disciplina provinciale adottata in base all'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, nel testo previgente. È fatta comunque salva l'applicazione delle tariffe approvate dai comuni, con riferimento all'anno 2019, prima della data di entrata in vigore della legge provinciale n. 1 del 2019 (Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021). In caso di mancata adozione del modello tariffario provinciale entro il 31 dicembre 2019, trova applicazione sul territorio provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino