Articolo abrogato dall'art. 71, comma 2, della L.P. 30/07/2010, n. 17, così recitava:

“Art. 3 (Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 - Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento) — 1. All’articolo 17 della legge provinciale sul commercio sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 17 è inserito il seguente capo:

“Capo VIII-bis - Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli”;

b) nel capo VIII-bis è inserito il seguente articolo:

“Art. 17-bis - Definizione

1. Sono regolate da questo capo le vendite speciali, straordinarie, di saldi, di fine stagione, di promozione, di liquidazione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati, le offerte e tutte le altre vendite che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti, anche se prospettate al pubblico attraverso mezzi pubblicitari o di informazione inviati, consegnati, indirizzati tramite mezzi informatici o in qualunque modo destinati al consumatore o a gruppi di consumatori.

2. Nelle vendite di cui al comma 1 è vietato il riferimento, nella presentazione o nella pubblicità della vendita, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone. Il termine “vendita di liquidazione” è utilizzato nella pubblicità esclusivamente in caso di chiusura definitiva dell’attività commerciale o cessione, affitto, trasferimento di sede dell’azienda oppure per lavori di ristrutturazione che comportino la chiusura dell’esercizio.

3. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate durante tutto l’anno. Ad eccezione delle vendite pubblicizzate come “promozionali” che non osservano limitazioni temporali, ogni altra vendita non può avere una durata superiore a sessanta giorni e fra una vendita e l’altra devono decorrere almeno trenta giorni.

4. L’impresa commerciale che intende effettuare una vendita con le caratteristiche di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, e per conoscenza al comune competente per territorio; la Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione della comunicazione e gli elementi contenuti nella stessa, nel rispetto dei principi di semplicità e di economicità.

5. Le disposizioni di questo capo non si applicano alla pubblicità effettuata esclusivamente all’interno dei punti di vendita, né in alcun modo propagandata all’esterno o prospettata al pubblico secondo le modalità indicate dal comma 1; non si applicano inoltre alle vendite disposte dall’autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata o disposte a seguito di procedure concorsuali.

6. Le vendite disciplinate da questo capo sono effettuate durante l’orario di apertura dei negozi e nei relativi locali.

7. Le comunicazioni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento previste dal comma 4 non sono necessarie nel caso di vendita per corrispondenza su catalogo a norma delle leggi vigenti.

8. Fino a quando non sarà diversamente disposto, le funzioni amministrative concernenti l’applicazione di questo capo sono esercitate, su delega della Provincia, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

9. La Giunta provinciale può adottare norme regolamentari di esecuzione di questo capo nonché emanare direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate.

10. La Provincia è autorizzata a rimborsare le spese per l’esercizio delle funzioni delegate previste da questo capo secondo criteri e modalità definiti nell’accordo di programma di cui all’articolo 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.”

2. Dopo l’articolo 17-bis della legge provinciale sul commercio è inserito il seguente:

“Art. 17-ter - Pubblicità e prezzi

1. La pubblicità che faccia diretto o indiretto riferimento ai prezzi e contestualmente all’occasione favorevole d’acquisto non può in ogni caso essere generica ma indica anche l’entità o la percentuale dello sconto o del ribasso che sarà effettuato rispetto ai normali prezzi di vendita praticati dal venditore nei quindici giorni antecedenti l’inizio della manifestazione pubblicitaria.

2. I normali prezzi di vendita al dettaglio, praticati dal venditore nei quindici giorni antecedenti l’inizio di qualsiasi tipo di vendita disciplinata da questo capo, possono essere accertati dagli organi di vigilanza e da funzionari della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, muniti di apposita tessera di riconoscimento, anche con apposite ispezioni preventive all’interno dei negozi al fine di permettere il controllo sulla veridicità delle asserzioni pubblicitarie di cui al comma 3.

3. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite disciplinate da questo capo sono presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contengono gli estremi delle comunicazioni previste dall’articolo 17-bis nonché la durata della vendita stessa.

4. Durante le vendite disciplinate da questo capo il venditore indica, secondo le norme vigenti in materia di pubblicità dei prezzi, oltre al normale prezzo di vendita, anche l’entità dello sconto o del ribasso praticato, scegliendo uno dei seguenti sistemi:

a) cartellino con doppio prezzo di vendita;

b) percentuale da applicarsi sul normale prezzo di vendita.

5. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

6. Se nella pubblicità non sono specificate le merci cui si riferisce lo sconto o il ribasso, lo sconto o il ribasso medesimo si applica su tutte le merci.”

3. Dopo l’articolo 17-ter della legge provinciale sul commercio è inserito il seguente:

“Art. 17-quater - Separazione delle merci

1. Le merci offerte nelle vendite regolate da questo capo sono separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale distinzione non è possibile, queste ultime non potranno essere offerte in vendita.

2. Se per una stessa voce merceologica si praticano prezzi di vendita diversi in rapporto alla varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità è indicato il prezzo più basso e quello più alto escludendo le indicazioni generiche. Se è indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica reclamizzata sono venduti a tale prezzo.”

4. Dopo l’articolo 17-quater della legge provinciale sul commercio è inserito il seguente:

“Art. 17-quinquies - Esaurimento delle merci

1. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti di tutti i compratori fino ad esaurimento delle merci che formano oggetto della vendita. L’esaurimento delle merci durante il periodo fissato per la vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile da esporre all’esterno dei locali di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte sono effettivamente esaurite.”

5. Dopo l’articolo 17-quinquies della legge provinciale sul commercio è inserito il seguente:

“Art. 17-sexies - Prodotti per l’alimentazione e per l’igiene della persona e della casa

1. Le disposizioni di questo capo, fatto salvo quanto disposto al comma 2, non si applicano alle vendite al dettaglio dei prodotti dell’alimentazione e dei prodotti per l’igiene della persona e della casa.

2. L’esercizio commerciale che vende al dettaglio le merci di cui al comma 1, presentandole al pubblico come occasioni d’acquisto particolarmente favorevoli, osserva in ogni caso l’articolo 17-quater ed espone sulle merci oggetto delle vendite il cartellino con indicato il doppio prezzo di vendita oppure la percentuale applicata sul normale prezzo di vendita.”

6. Nel comma 6 dell’articolo 20 della legge provinciale sul commercio dopo le parole: “o da essa richiamate” sono inserite le seguenti: “ivi comprese quelle contenute nel capo VIII bis”.

7. Per le violazioni commesse prima della data di efficacia della deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 17 bis, comma 4, della legge provinciale sul commercio, come inserito dalla lettera b) del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 23 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti).

8. Dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 17 bis, comma 4, della legge provinciale sul commercio, come inserito dalla lettera b) del comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 9 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15 (Disposizioni in materia di commercio);

b) legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3;

c) articolo 31 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

d) articolo 21 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4;

e) articolo 42 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

9. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede con gli stanziamenti autorizzati sull’unità previsionale di base 61.22.220, per i fini di cui all’articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.”

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