Articolo abrogato dalla L.P. 19/02/2002, n. 1, così recitava:

“Art. 24 (Società per l'esercizio di attività elettriche) — 1. L'azienda può promuovere la costituzione di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, con sede legale in provincia di Trento, aventi come oggetto sociale l'esercizio di attività elettriche.

2. Alle società di cui al comma 1 possono partecipare enti pubblici ed imprese, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4, punto 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), come da ultimo modificato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9.

3. I criteri e le modalità della promozione da parte dell'azienda delle singole società di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta provinciale sentiti i comuni ricadenti, anche in parte, negli ambiti di cui all'articolo 25, in cui si colloca l'iniziativa.

4. Una quota del capitale sociale dovrà essere riservata, tramite pubblica sottoscrizione, a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale, al fine di favorire, mediante l'azionariato diffuso, la più ampia partecipazione alle iniziative dirette all'utilizzazione delle risorse energetiche locali.

5. Per favorire la costituzione e la prima operatività delle società di cui al comma 1 la Provincia è autorizzata a concedere alle stesse un contributo a fondo perduto fino alla misura massima del 25 per cento della spesa per investimenti ritenuta ammissibile. Il contributo è concesso su domanda della società, corredata dal programma di investimento relativo alla costruzione o all'acquisizione di impianti di generazione di energia elettrica. Nel provvedimento di concessione verranno stabiliti i termini per il completamento degli investimenti previsti e le modalità di erogazione dei contributi. L'erogazione può essere disposta anche in via anticipata in base allo stato di avanzamento dei lavori; l'eventuale saldo è subordinato all'accertamento da parte del servizio competente in materia di energia della regolare esecuzione dell'investimento e della congruità della spesa sostenuta.

6. In relazione a proprie esigenze di bilancio, la Provincia può concedere il contributo di cui al comma 5 anche in più soluzioni, fino ad una durata massima di dieci anni, assicurando comunque, mediante attualizzazione al tasso di riferimento ministeriale per il credito agevolato al settore industriale, l'equivalenza finanziaria con i contributi in unica soluzione.

7. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 (Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica), come da ultimo modificata dall'articolo 29 della presente legge.”

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