Comma prima aggiunto dalla L.P. 06/12/2005, n. 17 e poi abrogato dalla L.P. 21/12/2007, n. 23, così recitava:

“1-septies. Salvo quanto previsto dai commi da 1 a 1-sexies e dal comma 4, tutti i procedimenti amministrativi previsti da questo articolo sono, o rimangono - in relazione alla sospensione disposta dall'articolo 23 (Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 -, sospesi fino alla data stabilita con deliberazione della Giunta provinciale in relazione alle procedure d'infrazione citate al comma 1 o al contenzioso costituzionale relativo alla disciplina in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico; tale deliberazione è pubblicata sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.”

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