Comma prima aggiunto dalla L.P. 06/12/2005, n. 17, poi modificato dalla L.P. 29/12/2006, n. 11 ed infine abrogato dalla L.P. 21/12/2007, n. 23, così recitava:

“1-ter. Le domande di rinnovo previste dal comma 12, con riferimento alle concessioni ivi contemplate, sono presentate entro il 31 dicembre 2005. Tali domande devono richiamare gli estremi della concessione cui fanno riferimento nonché l'impegno irrevocabile e incondizionato a presentare - pena la decadenza della domanda - la documentazione successivamente richiesta dal responsabile del procedimento, assegnando un congruo tempo per provvedere, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti e dei presupposti prescritti. Le domande, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 13, possono essere accolte solo a condizione che siano previste dalla normativa legislativa statale disposizioni in materia di proroga o di rinnovo senza gara delle concessioni in atto.”

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