Articolo sostituito dall'art. 152, comma 1, della L.P. 04/03/2008, n. 1, modificato dall'art. 46, comma 1, della L.P. 28/03/2009, n. 2; dall'art. 33, comma 1, della L.P. 28/12/2009, n. 19; dall'art. 8, comma 1, della L.P. 11/06/2010, n. 12 e, successivamente, abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 30/06/2017, n. 6, così recitava:

"Art. 52 - Piano provinciale della mobilità

1. Il piano provinciale della mobilità costituisce lo strumento pianificatorio per l'attuazione delle politiche provinciali e per la programmazione delle opere e degli interventi a carattere strategico sotto l'aspetto della mobilità e della mobilità sostenibile, in attuazione del piano urbanistico provinciale e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

1-bis. In attesa di una disciplina organica in materia di educazione e sicurezza stradale, il piano provinciale della mobilità individua azioni ed interventi per il miglioramento della sicurezza stradale e per l'educazione stradale, anche al fine di contribuire alla riduzione dei sinistri per incidenti, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del piano nazionale della sicurezza stradale previsto dall'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e dai suoi programmi di attuazione. A supporto dell'attività di pianificazione e promozione delle misure previste, la Giunta provinciale si avvale della Consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale. La consulta, composta da esperti, anche esterni all'amministrazione provinciale, in prevenzione e sicurezza stradale, dell'emergenza sanitaria, di vigilanza e sorveglianza stradale, è nominata dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge e resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

1-ter. Il piano provinciale della mobilità individua la quantificazione finanziaria di massima dei costi delle opere e degli interventi, in relazione al volume complessivo degli stessi, anche sulla base di costi parametrici.

2. L'approvazione del piano provinciale della mobilità e dei relativi stralci o aggiornamenti ha efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale per gli interventi espressamente definiti a livello cartografico dal piano.

3. Il piano provinciale della mobilità è approvato, anche per stralci tematici o territoriali o relativi a singole opere e interventi strategici, previa conclusione di un'intesa con le comunità interessate, se costituite, ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). L'intesa è sottoscritta entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inoltrata dalla Provincia; in caso di inutile decorso dei predetti termini la Provincia può prescindere dal raggiungimento dell'intesa.

4. Per i fini del comma 2 e parallelamente alla procedura disciplinata dal comma 3, la Provincia provvede all'acquisizione dei pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei comuni territorialmente interessati, degli enti gestori dei parchi naturali provinciali qualora territorialmente interessati nel caso ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 37 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale). Inoltre la proposta è affissa per trenta giorni all'albo di ciascun comune interessato; chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono al dipartimento provinciale competente in materia. La struttura e gli enti previsti dal primo periodo esprimono il loro parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde; fermo restando il rispetto di tale termine, le amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori. Contestualmente all'avvio della procedura relativa all'acquisizione dei pareri, la proposta di piano è altresì trasmessa dalla Giunta provinciale alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento.

4-bis. Nel caso di varianti che non richiedano la sottoposizione a valutazione strategica, i termini previsti dai commi 3 e 4, ad eccezione di quello previsto per il parere della commissione del Consiglio provinciale, sono dimezzati.

5. Decorsi i termini stabiliti dal comma 4 e a conclusione della procedura disciplinata dal comma 3 la Giunta provinciale approva il piano, tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute e motivando espressamente l'eventuale scostamento dai pareri acquisiti. Il piano è pubblicato, anche per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Le amministrazioni coinvolte in fase di approvazione del piano non si pronunciano, in fasi successive, su scelte già effettuate dal piano medesimo.

5-bis. La Giunta provinciale individua le opere e gli interventi strategici per i quali predisporre il piano della mobilità o i suoi piani stralcio. Con l'approvazione del piano della mobilità, o dei suoi piani stralcio, la Giunta provinciale definisce le priorità per le opere da inserire nella programmazione di settore. Per il finanziamento delle spese relative agli incarichi di studio e di progettazione relativi alla redazione del piano, alla progettazione preliminare ed allo studio di impatto ambientale, gli strumenti di programmazione di settore possono prevedere un apposito accantonamento di fondi.

5-ter. Al fine dell'attuazione del piano della mobilità, successivamente alla sua entrata in vigore, le opere e gli interventi ivi previsti sono inseriti negli strumenti di programmazione disciplinati dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale). Nel caso di opere d'importo superiore alla soglia comunitaria, escluse quelle per le quali si prevede l'esecuzione mediante concessione nelle forme di cui al capo VII della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), il relativo costo, ai fini dell'inserimento nella programmazione di settore, è definito sulla base di un progetto preliminare e dopo le procedure di valutazione dell'impatto ambientale, se necessarie.

6. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti da quest'articolo, ivi compresi i casi in cui la progettazione delle fasi successive necessita di adeguamenti dei piani urbanistici, trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 141, 142, 143, 144, 145 e 151 della legge urbanistica provinciale, fermo restando che, fino alla data di applicazione dei predetti articoli, si applica la disciplina degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13".

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