Articolo sostituito dall'art. 23, comma 17, della L.P. 15/12/2004, n. 10; dall’art. 44, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10; modificato dall'art. 30, commi 1-5, della L.P. 07/04/2011, n. 7; dall’art. 51, comma 8, della L.P. 27/12/2011, n. 18; dall’art. 41, comma 5, della L.P. 30/12/2014, n. 14; dall'art. 31, comma 3, della L.P. 02/08/2017, n. 9 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 37 - Riunione di concorrenti

1. La costituzione di riunioni di concorrenti, la partecipazione alle gare e l'esecuzione delle opere da parte delle riunioni di concorrenti sono disciplinate dalla normativa statale, salvo quanto diversamente disposto da questa legge e dalla sua disciplina attuativa.

2.-5-octies - abrogati."

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