Articolo modificato dall’art. 28, comma 9, della L.P. 29/12/2016, n. 19; dall'art. 32, comma 10, della L.P. 02/08/2017, n. 9; dall’art. 30, comma 10, della L.P. 29/12/2017, n. 17; all’art. 27, comma 3, della L.P. 03/08/2018, n. 15; dall’art. 2, comma 1, della L.P. 03/09/2018, n. 16; dall’art. 15, comma 3, della L.P. 27/12/2021, n. 21 e, successivamente, abrogato dall’art. 36, comma 16, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 26 - Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto

1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente, con il relativo importo, e le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni e lavorazioni, appartenenti a qualsiasi categoria, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. La fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara. Per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è soggetto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;

b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione;

e-bis) abrogata

3. Per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, prima della stipula del contratto di appalto o di concessione l'affidatario deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente principale deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

4. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.

5. Si applicano i commi 3 e 14 dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata.

6-bis. Abrogato

7. Fermi restando gli obblighi informativi, di pubblicità e di trasparenza, l'amministrazione aggiudicatrice che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 73, comma 11, di questa legge e dell'articolo 118, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblica nel suo sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.

8. L'amministrazione aggiudicatrice rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti previsti dal comma 2, nel rispetto della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992); il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.

9. I commi da 1 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione, quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Si applicano anche alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

10. Ai fini di quest'articolo è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro. L'affidatario deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

11. Il fornitore dell'affidatario e del subappaltatore, e il subcontraente indicato nel comma 10, possono comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'affidatario il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici non accettano cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi del comma 2, lettera a).

13. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore e ogni altro aspetto necessario all'applicazione di questo articolo."

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