Articolo abrogato dall'art. 36, comma 16, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 8 - Consultazioni preliminari di mercato

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici possono accettare o promuovere l'acquisizione di proposte o osservazioni da parte di esperti o di autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Le proposte o osservazioni possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino la violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

2. Sono esclusi dall'applicazione di questo articolo i servizi di architettura e ingegneria."

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