Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, della L.P. 11/06/2019, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 36, comma 16, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 25-ter - Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche

1. Per i contratti che hanno come oggetto l'affidamento di lavori le amministrazioni aggiudicatrici, decorsi trenta giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, possono procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto."

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