Articolo modificato dall’art. 28, comma 7, della L.P. 29/12/2016, n. 19; dall'art. 32, comma 8, della L.P. 02/08/2017, n. 9; dall’art. 30, comma 9, della L.P. 29/12/2017, n. 17; sostituito dall’art. 4, comma 1, della L.P. 11/06/2019, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 36, comma 16, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 22 - Verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione ai fini della stipula del contratto

1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. La dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione è esaminata per l'aggiudicatario e per i concorrenti individuati per il controllo a campione ai soli fini delle verifiche previste dal comma 3.

2. Per le procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE. Per le procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono mettere a disposizione degli operatori economici modelli di dichiarazione semplificata. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di utilizzare il DGUE.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e successivamente, al fine della stipula del contratto, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, in modo che nessun appalto sia affidato a un operatore economico che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione è estesa a campione anche agli altri partecipanti, nella misura stabilita nei documenti di gara.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

5. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'as-senza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti:

a) nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, l'amministrazione aggiudicatrice procede ad annullare l'aggiudicazione e a ricalcolare la soglia di anomalia; nelle altre ipotesi, l'amministrazione aggiudicatrice non procede al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi;

b) l'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti e, se l'operatore economico è stato selezionato da un elenco telematico, procede alla relativa sospensione per un periodo da tre a dodici mesi;

c) se l'irregolarità riguarda l'aggiudicatario, l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione e procede all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta.

6. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

7. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura di gara e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice."

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