Articolo abrogato dalla L.P. 29/12/2016, n. 19, così recitava:

“Art. 24 - Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, della sussistenza di motivi che portano all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore.

3. L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.

5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.

7. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara.

8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma.

 

Ai sensi del comma 21 dell’art. 28 della L.P. 19/2016, il presente articolo continua ad applicarsi, ancorché abrogato, alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore della L.P. 19/2016.

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