Articolo modificato dall'art. 78, comma 1, della L.P. 27/12/2012, n. 25; dall’art. 74, comma 2, della L.P. 22/04/2014, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 18, comma 14, della L.P. 30/12/2014, n. 14, così recitava:

“Art. 15 (Sostegno alle attività di riqualificazione energetica) — 1. La Provincia promuove la costituzione, da parte di banche e altri soggetti del sistema finanziario, di fondi volti a finanziare progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. I rapporti tra le banche e gli altri soggetti del sistema finanziario e la Provincia sono disciplinati da una convenzione, nella quale sono stabilite, tra l'altro, le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai soggetti beneficiari.

2. Con riferimento ai progetti finanziabili secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 3, la Provincia può concedere all'ente pubblico nonché ad aziende speciali e società in house che gestiscono servizi pubblici locali un contributo nella misura massima del 30 per cento della spesa dell'intervento. Per i progetti finanziati a valere sul fondo previsto dal comma 1 la Provincia, inoltre, può destinare quote dei fondi di garanzia, istituiti ai sensi delle leggi in materia di incentivi ai settori economici, all'erogazione di garanzie ai realizzatori degli interventi.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, le tipologie di intervento ammissibili e i criteri di finanziabilità dei progetti di riqualificazione energetica. La deliberazione può prevedere anche i casi in cui la Provincia, su richiesta dell'ente pubblico, può intervenire nel pagamento delle somme dovute ai realizzatori, con compensazione da attuare ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità). La deliberazione, inoltre, disciplina le modalità di attuazione degli interventi di riqualificazione energetica di competenza della Provincia, secondo quanto previsto da quest'articolo, con specifico riferimento all'accesso, da parte dei realizzatori, al fondo e alle garanzie previste dal comma 2.

4. La Provincia promuove progetti di riqualificazione energetica che prevedono l'aggregazione di interventi di competenza di enti diversi.

4-bis. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).”

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