Articolo abrogato dall'art. 55, comma 1, della L.P. 23/07/2010, n. 16, così recitava:

"Art. 57 Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, è aggiunto il seguente:

"6-bis. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata a cedere a titolo di donazione veicoli, apparecchiature e altri materiali dismessi a favore delle strutture sanitarie operanti in paesi in via di sviluppo o in transizione o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale presenti nel territorio nazionale, previa autorizzazione della Provincia; la Giunta provinciale approva a tal fine indirizzi e modalità di carattere generale in ordine all'individuazione e alla messa a disposizione di detti beni, nonché all'attivazione dei conseguenti rapporti con le strutture sanitarie dei paesi interessati e con le organizzazioni non lucrative."."

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