Articolo abrogato dall’art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2.

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

L’articolo così recitava:

“Art. 12 (Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sui lavori pubblici) - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sui lavori pubblici sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I concorsi di progettazione d'importo inferiore alla soglia comunitaria sono espletati nel rispetto dei principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4, selezionando almeno cinque soggetti.

1-ter. Il regolamento di attuazione disciplina la procedura del concorso di progettazione e individua i casi di esclusione dalla sua applicazione."

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