Articolo abrogato dall’art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2.

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

L’articolo così recitava:

“Art. 3 (Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sui lavori pubblici) — 1. All'articolo 3 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per favorire l'accesso agli appalti di lavori pubblici delle piccole e medie imprese, le amministrazioni aggiudicatrici, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividono l'opera in lotti funzionali.";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli importi di questa legge devono intendersi al netto di oneri fiscali."

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