Articolo abrogato dall’art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 58 - (Modificazione dell'articolo 12-bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale)) — 1. Nella lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 12-bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale le parole: "nel limite del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo consentito dall'ordinamento comunitario".

2. La rideterminazione, ove più favorevole, del limite previsto dall'articolo 12-bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale, come modificato dal comma 1, può essere disposta anche nei confronti delle domande presentate nel corso del 2011, ancorché già finanziate.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B."

Il presente articolo continua ad applicarsi fino alla data indicata dal regolamento d'esecuzione della L.P. 17/09/2013, n. 19.

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