Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.P. 30/06/2017, n. 6.

L’articolo 55 così recitava:

“Art. 55 - Modificazioni dell'articolo 52 (Piano provinciale della mobilità) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3

1. All'articolo 52 della legge provinciale n. 3 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5-bis le parole: "il cui costo, ai fini dell'inserimento, viene definito sulla base di un progetto preliminare e dopo le procedure di impatto ambientale, qualora necessarie" sono soppresse;

b) alla fine del comma 5 ter sono inserite le parole: "Nel caso di opere d'importo superiore alla soglia comunitaria, escluse quelle per le quali si prevede l'esecuzione mediante concessione nelle forme di cui al capo VII della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), il relativo costo, ai fini dell'inserimento nella programmazione di settore, è definito sulla base di un progetto preliminare e dopo le procedure di valutazione dell'impatto ambientale, se necessarie.”

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