Articolo abrogato dalla L.P. 27/12/2012 n. 25. L’articolo 50 così recitava: “Art. 50 - Calendario delle manifestazioni fieristiche - 1. Sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'articolo 49 la Provincia predispone periodicamente, a fini conoscitivi e promozionali, il calendario provinciale delle manifestazioni fieristiche, nel quale sono indicati, per ogni manifestazione fieristica, i dati e le caratteristiche stabiliti dal regolamento di esecuzione.

2. Se gli organizzatori chiedono l'inserimento della manifestazione nel calendario nazionale delle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali la comunicazione prevista dall'articolo 49, comma 1, è presentata alla struttura provinciale competente in materia di commercio entro il 31 gennaio dell'anno che precede quello di svolgimento della manifestazione.

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