Articolo modificato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 09/08/2013, n. 16; dall'art. 28, comma 10, della L.P. 17/09/2013, n. 19; dall'art. 29, comma 1, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 146 - Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3

1. Nel caso del Comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, la convenzione prevista dal medesimo articolo disciplina le modalità di svolgimento della conferenza e delle fasi di confronto e di consultazione prodromiche alla stipulazione dell’accordo-quadro di programma previsto nell’articolo 22 di questa legge. La convenzione individua inoltre i temi e gli argomenti fondamentali che sono da considerare nell’accordo-quadro di programma in ragione delle interazioni e degli aspetti di reciproco interesse tra i medesimi comuni.

2. In esito alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma il Comune di Trento, con riferimento al suo territorio, adegua il piano regolatore generale, che assume gli obiettivi e i contenuti del PTC. Gli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 attuano i contenuti dell’accordo-quadro di programma direttamente mediante adeguamento dei rispettivi piani regolatori generali.

2-bis. Per i contenuti previsti dall'articolo 21, comma 3, lettere i), j) e k), il Comune di Trento procede all'adeguamento del piano regolatore generale in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. In tal caso la proposta di piano è trasmessa agli altri comuni compresi nel territorio; entro i trenta giorni successivi al ricevimento questi possono richiedere l'attivazione dell'accordo-quadro di programma, che in tal caso dev'essere sottoscritto tra il Comune di Trento e i comuni richiedenti entro i successivi sessanta giorni.

3. La commissione edilizia del Comune di Trento assume per il territorio del medesimo comune le funzioni della CPC, fermo restando che la stessa commissione è integrata da un soggetto designato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera b), al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7 del medesimo articolo e da un componente, con funzioni di presidente, nominato dal sindaco del Comune di Trento.

4. La convenzione prevista nel comma 1 può attribuire alla commissione edilizia del Comune di Trento, nella composizione indicata al comma 3 e integrata da un rappresentante del comune interessato, le funzioni della CPC anche per tutti o per parte degli altri comuni previsti nel comma 1. In caso contrario le funzioni della CPC sono svolte, con riguardo ai comuni che non hanno inteso avvalersi della commissione edilizia del Comune di Trento, dalla CUP e dalla sottocommissione prevista nell’articolo 7, comma 4."

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