Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

“Art. 5 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) - 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 101 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“4-bis. Se entro i termini previsti non sono stati comunicati all’interessato che li abbia richiesti direttamente gli atti di assenso previsti da questo articolo, il richiedente può diffidare il responsabile della struttura o l’organo rispettivamente competenti a provvedere entro trenta giorni dalla diffida. La mancata adozione del provvedimento entro tale termine costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. Nel caso dei provvedimenti concernenti la tutela del paesaggio, decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta.”

2. Alla fine del comma 1-bis dell’articolo 102 della legge urbanistica provinciale sono inserite le parole: “In alternativa l’interessato può chiedere alla Giunta provinciale l’attivazione dei provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige).”

3. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 102 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“1-ter. Fino al 31 dicembre 2014 si prescinde dalla diffida prevista dal comma 1-bis e la domanda di concessione s’intende accolta decorsi i termini stabiliti dal comma l, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1-bis.”

4. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 102 della legge urbanistica provinciale è inserita la seguente:

“a-bis) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 101, comma 4-bis, i casi in cui le richieste degli atti di assenso previsti dall’articolo 101 si intendono accolte se, entro il termine stabilito per il loro rilascio, non è stato comunicato all’interessato o al comune il provvedimento; questa lettera non si applica, comunque, ai provvedimenti concernenti la tutela ambientale e paesaggistica, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità;”.

5. Il comma 3 dell’articolo 103 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

“3. La concessione non può avere durata superiore a cinque anni dall’inizio dei lavori, che deve avvenire entro due anni dal rilascio della concessione e deve essere comunicato al comune. Per inizio dei lavori s’intende la realizzazione di opere consistenti, che non si riducano all’impianto del cantiere, all’esecuzione di scavi, sistemazioni del terreno o singole opere di fondazione.”

6. Al comma 1 dell’articolo 105 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) sopraelevazioni e ampliamenti che non comportano l’aumento delle unità immobiliari e pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti;”

b) nella lettera c) le parole: “purché contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali” sono soppresse.

7. Dopo il comma 4-ter dell’articolo 149 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“4-quater. Fino all’approvazione della carta di sintesi della pericolosità di cui all’articolo 14, le condizioni previste per la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata pericolosità di cui all’articolo 2, comma 5, dell’allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale), si intendono soddisfatte se sono osservate le corrispondenti disposizioni previste dall’articolo 16, comma 1, lettera f), dell’allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Nonne di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche).””

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