Articolo abrogato dall'art. 115, comma 2, della L.P. 23/05/2007, n. 11 e, successivamente, dall'art. 24, comma 2, del D. Pres. P. 26/10/2009, n. 23-25/Leg., così recitava:

“1. All'articolo 3 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 come modificato dall'articolo 63 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma è aggiunto il seguente periodo:

"Il periodo minimo di raccolta e di una giornata salva diversa determinazione del comune, da assumersi entro il 31 marzo di ogni anno, la quale comunque non può prevedere un periodo minimo superiore a tre giornate; tali determinazioni sono immediatamente trasmesse dai comuni al servizio competente in materia di foreste, che entro i trenta giorni successivi al predetto termine del 31 marzo provvede annualmente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco dei comuni che hanno assunto la predetta determinazione.";

b) dopo il primo periodo del comma 6 è aggiunto il seguente: " Gli iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia sono equiparati ai residenti in un comune della Provincia medesima."”

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