Articolo abrogato dall'art. 119, comma 1, della L.P. 07/08/2006, n. 5, così recitava:

"Art. 17 - Modifiche alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica)

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, articolo come modificato dall'articolo 70 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, sono abrogati.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia anche relativamente alle domande dei comuni e loro consorzi presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 della legge provinciale n. 29 del 1986.

3. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge relativi agli interventi previsti dalla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 sono definiti secondo le procedure previste dalla medesima legge provinciale n. 29 del 1986."

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