Articolo abrogato dall'art. 71, comma 2, della L.P. 30/07/2010, n. 17, così recitava:

“Art. 37 (Disposizioni in materia di esercizi e centro commerciali al dettaglio) — 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 in ordine alla sospensione del rilascio di autorizzazioni per l'apertura e l'ampliamento di superficie degli esercizi e centri commerciali di cui agli articoli 20 e 24 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 il termine massimo ivi previsto è prorogato, salvo l'entrata in vigore della nuova disciplina provinciale in materia di commercio, di un ulteriore anno.

2. La sospensione del rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'ampliamento di superficie degli esercizi e centri commerciali al dettaglio di cui agli articoli 20 e 24 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, prevista dall'articolo 21, comma 2, della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, si applica con riferimento alle domande di autorizzazione presentate successivamente all'entrata in vigore del medesimo articolo 21.”

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