Articolo modificato dall’art. 30, comma 9, della L.P. 22/04/2014, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.P. 21/04/2016, n. 4, così recitava:

Art. 28 - Modifiche alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Intervento per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive) — 1. L'articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. — 1. Al fine di assicurare idonee condizioni di svolgimento delle attività sportive e di coordinare, nel quadro della programmazione economica e territoriale, gli interventi nel settore, la Giunta provinciale approva, tenuto conto anche della domande presentate da enti, da associazioni sportive e, fino alla riforma della finanza locale, dai comuni e loro consorzi, un piano triennale per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento delle strutture sportive. Il piano è informato a criteri di equilibrata diffusione, di massima utilizzazione, di polivalenza degli impianti e di economicità di gestione.

2. Il piano comprende esclusivamente opere e interventi di rilevanza sovracomunale o aventi caratteristiche economiche e sociali definite di rilevanza provinciale dal programma di sviluppo provinciale. La rilevanza sovracomunale dalla normativa vigente in materia di finanza locale.

3. Il piano:

a) individua, secondo i criteri di priorità, le strutture oggetto di intervento, indicando per ciascun impianto la tipologia, il bacino d'utenza, la localizzazione e le condizioni di equilibrio economico per la gestione;

b) determina la spesa ammissibile a finanziamento per ciascun intervento. Sono oggetto d'intervento anche singoli lotti funzionali di impianti sportivi;

c) stabilisce i termini per la presentazione della documentazione necessaria per l'adozione del provvedimento di concessione dei contributi."

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, le parole " sul programma" sono sostituite dalle seguenti: " sul piano".

3. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 è sostituito dal seguente:

" 1. I comuni provvedono alla concessione di finanziamenti ad enti e associazioni sportive per interventi di sistemazione e miglioramento di strutture sportive non aventi le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 5."”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino