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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 28 - Modifiche alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Intervento per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive) — 1. L'articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. — 1. Al fine di assicurare idonee condizioni di svolgimento delle attività sportive e di coordinare, nel quadro della programmazione economica e territoriale, gli interventi nel settore, la Giunta provinciale approva, tenuto conto anche della domande presentate da enti, da associazioni sportive e, fino alla riforma della finanza locale, dai comuni e loro consorzi, un piano triennale per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento delle strutture sportive. Il piano è informato a criteri di equilibrata diffusione, di massima utilizzazione, di polivalenza degli impianti e di economicità di gestione.
2. Il piano comprende esclusivamente opere e interventi di rilevanza sovracomunale o aventi caratteristiche economiche e sociali definite di rilevanza provinciale dal programma di sviluppo provinciale. La rilevanza sovracomunale dalla normativa vigente in materia di finanza locale.
3. Il piano:
a) individua, secondo i criteri di priorità, le strutture oggetto di intervento, indicando per ciascun impianto la tipologia, il bacino d'utenza, la localizzazione e le condizioni di equilibrio economico per la gestione;
b) determina la spesa ammissibile a finanziamento per ciascun intervento. Sono oggetto d'intervento anche singoli lotti funzionali di impianti sportivi;
c) stabilisce i termini per la presentazione della documentazione necessaria per l'adozione del provvedimento di concessione dei contributi."
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, le parole " sul programma" sono sostituite dalle seguenti: " sul piano".
3. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 è sostituito dal seguente:
" 1. I comuni provvedono alla concessione di finanziamenti ad enti e associazioni sportive per interventi di sistemazione e miglioramento di strutture sportive non aventi le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 5."”
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