Articolo abrogato dal D. Pres. P. Trento 06/09/2013, n. 21-123/Leg., così recitava:

"Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali) — 1. Per le domande di autorizzazione o di variante già presentate alla data di entrata in vigore di questo regolamento ai sensi della normativa previgente, trova applicazione tale normativa ancorché abrogata ai sensi dell’articolo 16. Le domande di variante presentate dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento sono disciplinate dal regolamento medesimo.

2. Per le varianti al piano regolatore generale approvate ai sensi dell’articolo 148, comma 4 della legge urbanistica provinciale, che saranno presentate dopo l’approvazione dei piani forestali e montani, l’effetto autorizzatorio previsto dall’articolo 14, comma 1, della legge provinciale è riferito ai contenuti previsti dall’articolo 18, comma 2, lettere c), d), e), i), l), m) e, fatta eccezione per gli interventi previsti dall’articolo 14, comma 4, lettera a), della legge provinciale, lettera n), della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

3. Per i fini del comma 2 si procede come di seguito descritto:

a) contemporaneamente al deposito previsto dall’articolo 40, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991, il comune trasmette la variante alla struttura provinciale competente;

b) la struttura provinciale competente esprime il parere previsto dall’articolo 4, comma 3, nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della variante;

c) successivamente all’adozione definitiva della variante il comune trasmette la deliberazione di adozione, completa dei relativi elaborati tecnici, alla struttura provinciale competente oltre che alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica;

d) se il comune si è discostato dal parere reso ai sensi dell’articolo 4, comma 3, la struttura provinciale competente acquisisce il parere del comitato e lo trasmette alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle deliberazione di approvazione della variante, ai fini dell’approvazione definitiva da parte della Giunta provinciale. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 148, comma 5, lettera c), delle legge urbanistica provinciale si prescinde dal parere del comitato."

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