Articolo abrogato dal D. Pres. P. Trento 06/09/2013, n. 21-123/Leg., così recitava:

"Art. 4 (Autorizzazione alle trasformazioni del bosco in un’altra forma di utilizzazione del suolo e ai movimenti di terra mediante l’approvazione dello strumento urbanistico del comune) — 1. Questo articolo disciplina le procedure di approvazione del piano regolatore generale ai fini dell’articolo 14 della legge provinciale in riferimento ai seguenti contenuti del piano che hanno efficacia conformativa:

a) la determinazione del dimensionamento residenziale prevista dall’articolo 29, comma 3, lettera d), della legge urbanistica provinciale, limitatamente alla individuazione di nuove aree residenziali;

b) la fissazione delle regole per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente prevista dall’articolo 29, comma 3, lettera f), della legge urbanistica provinciale;

c) la localizzazione dei servizi, dei comparti produttivi e delle infrastrutture di esclusivo interesse comunale prevista dall’articolo 29, comma 3, lettera g), della legge urbanistica provinciale;

d) l’individuazione delle aree soggette a piano attuativo e le eventuali priorità per la loro approvazione previste dall’articolo 29, comma 3, lettera l) della legge urbanistica provinciale;

e) nell’ambito dei contenuti previsti dall’articolo 29, comma 3, lettera n), della legge urbanistica provinciale, l’individuazione delle aree produttive del settore secondario, commerciali e terziarie, delle aree per attrezzature turistico ricettive, escluse le aree sciabili, e delle aree destinate a parcheggio.

2. Il comune trasmette il progetto di PRG adottato ai sensi dell’articolo 31 della legge urbanistica provinciale alla struttura provinciale competente, contestualmente alla trasmissione prevista dall’articolo 31, comma 3, della legge urbanistica provinciale.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento del progetto di PRG, la struttura provinciale competente esprime parere in merito alla coerenza delle previsioni del PRG individuate dal comma 1 con quanto previsto dal piano forestale e montano e con quanto prescritto dal comitato in relazione al piano territoriale della comunità e si esprime in ordine alla compatibilità delle previsioni medesime con l’assetto idrogeologico e forestale. Se il parere non è reso nel termine indicato, si applica l’articolo 11, comma 4, della legge provinciale n. 23 del 1992. Ove richiesto dal comune ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge provinciale, il parere riguarda anche le fattispecie ivi considerate.

4. Se in sede di adozione definitiva del PRG il comune si discosta dai contenuti del parere espresso dalla struttura provinciale competente, trasmette le proprie osservazioni alla Giunta provinciale. La Giunta acquisisce il parere del comitato in merito alle osservazioni formulate dal comune. Il comitato si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. La Giunta provinciale approva il PRG nel termine di novanta giorni dal ricevimento del parere, secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera b), della legge urbanistica provinciale.

5. Per l’adozione delle varianti al PRG contenenti le previsioni individuate dal comma 1 si applica l’articolo 33 della legge urbanistica provinciale, integrato con la disciplina prevista da questo articolo. Il termine previsto dal comma 3 è ridotto della metà. Ove richiesto dal comune ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge provinciale, il parere previsto dal comma 3 riguarda anche le fattispecie ivi considerate.

6. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dalla Giunta provinciale con l’approvazione dello strumento urbanistico, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, della legge provinciale.

7. Per quanto non diversamente disposto da questo articolo si applica la legge urbanistica provinciale."

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