Comma inserito dall'art. 31, comma 6, del D. Pres. P. 20/07/2015, n. 9-23/Leg. e, successivamente, abrogato dall'art. 13, comma 1, del D. Pres. P. 28/02/2023, n. 5-81/Leg., così recitava:

"4-bis. Per l’adozione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 4, la struttura provinciale competente può acquisire il parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, del comune territorialmente competente, della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, della struttura competente in materia di comunicazioni e del ministero competente in materia di telecomunicazioni. I predetti pareri possono essere acquisiti nell’ambito di una conferenza di servizi indetta dalla struttura provinciale competente, ai sensi della legge provinciale sull’attività amministrativa."

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