Articolo abrogato dalla L.P. del 19/07/2013 n. 10. La modifica entra in vigore dal 6/10/2013. L’articolo 20 così recitava: “Art. 20 (Approvazione del piano urbanistico comunale da parte della Giunta provinciale) - 1. La Giunta provinciale, entro 120 giorni dal ricevimento del piano urbanistico, sentito il parere della commissione urbanistica provinciale, prende le seguenti determinazioni:

A) Quando condivide il piano adottato nei criteri informatori e nelle caratteristiche essenziali:

1. approva il piano urbanistico comunale o

2. approva il piano urbanistico comunale, introducendo direttamente le modifiche d’ufficio necessarie per assicurare:

a) il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, nonché delle previsioni del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale,

b) la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale;

c) la tutela del paesaggio;

d) la tutela dei complessi storici, monumentali, ambientali, archeologici e dell’insieme.

3. propone modifiche, diverse da quelle previste al precedente numero 2), al comune, il quale entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento delle proposte di modifica può fare pervenire le sue controdeduzioni all’amministrazione provinciale; entro il termine perentorio di 30 giorni la Giunta provinciale approva il piano urbanistico comunale, introducendo le modifiche ritenute opportune.

B) Quando non condivide i criteri informatori o le caratteristiche essenziali dello stesso, restituisce il piano urbanistico comunale al comune per la conseguente rielaborazione. In tal caso il comune deve, entro il termine perentorio di 180 giorni, adottare il nuovo piano urbanistico comunale; in caso d’inerzia del comune, la Giunta provinciale provvede d’ufficio.

2. La delibera della Giunta provinciale di approvazione, di proposta di modifiche o di restituzione viene notificata, corredata dagli elementi del piano urbanistico comunale, al comune entro 60 giorni dalla data della delibera stessa. Per rispettare i termini la Giunta provinciale può incaricare, ove necessario, liberi professionisti per apportare le modifiche agli allegati grafici e ai sensi dell’articolo 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, può essere nominato un funzionario delegato.

3. Quando la Giunta provinciale non provvede entro i termini di cui ai commi precedenti, il comune può dare esecuzione al piano urbanistico comunale adottato, ordinando a spese della Provincia la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di adozione con le norme di attuazione e il programma di attuazione adottati.

4. La delibera d’approvazione della Giunta provinciale è pubblicata con le norme di attuazione e il programma d’attuazione del piano urbanistico comunale nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il piano urbanistico comunale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.”

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