Articolo abrogato dalla L.R. del 31/05/1994 n.17. L'articolo 17 così recitava: " Nel caso in cui il comune adotti più di due piani particolareggiati di recupero, o, comunque, quando la cubatura complessiva di uno o più piani particolareggiati sia superiore a 100.000 metri cubi, lo stesso è obbligato a procedere alla revisione globale dello strumento urbanistico generale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In tal caso la delibera di affidamento dell'incarico di revisione dello strumento urbanistico generale deve essere adottata entro 90 giorni dalla data di approvazione dei piani particolareggiati di recupero."

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