Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, dalla L.R. 09/08/2018, n. 16, così recitava:

"Art. 17 - Sospensione autorizzazioni impianti eolici e fotovoltaici

1. Al fine di verificare, attraverso un adeguato strumento di pianificazione del territorio regionale, gli effetti sul paesaggio e sull'ambiente correlati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica, a prescindere dalle aree già individuate con decreti del Presidente della Regione, anche con riferimento alle norme comunitarie, fatta salva la compiuta istruttoria delle istanze pervenute, è sospeso il rilascio delle relative autorizzazioni, fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

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