Articolo abrogato dall'art. 21, comma 3 della L.R. 14/12/2012, n. 44, così recitava:

“Art. 23 - (Piani e programmi) - 1. I piani e i programmi di intervento perseguono l'obiettivo di realizzare uno sviluppo ambientale sostenibile e la tutela e il miglioramento della salute e degli equilibri ecologici.

2. A tal fine i piani e i programmi di intervento regionali e provinciali nonché i relativi stralci e varianti contengono come loro parte integrante una relazione sugli impatti ambientali conseguenti alla propria attuazione.

3. I piani regolatori generali i loro stralci e varianti contengono come parte integrante un SIA redatto secondo le indicazioni dell'articolo 24.

4. Il Consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i piani e i programmi di intervento regionali, provinciali e comunali diversi dai piani regolatori generali che devono contenere come parte integrante il SIA.

5. Gli enti competenti ad adottare i piani e i programmi di intervento effettuano l'informazione e la consultazione sui SIA nell'ambito delle procedure di formazione e approvazione previste per i singoli piani e programmi di intervento ai sensi della legislazione vigente.”

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