Commi soppressi dalla L.R. 27/07/2018, n. 41, così recitavano:

“1. Oltre alle sanzioni penali previste dall’articolo 45, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l’Autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dall’articolo 45, comma 1, lettere a), b), d) e i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’articolo 99, comma 2, n. 1 del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia e il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti dall’articolo 45, comma 1, lettere c) ed e), nonché relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) e i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’articolo 99, comma 2, n. 1 del codice penale;

c) l’esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi previsti dall’articolo 45, comma 1, lettere a), b) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’articolo 99, comma 2, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell’esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dall’articolo 45, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all’articolo 99, comma 2, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1. sono adottati dal competente questore del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l’oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all’accertamento, l’organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell’articolo 45, comma 1, lettere a), b), c), e) e i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare e il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 46, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 46, comma 1, lettera a) e dall’articolo 40, lettera ee), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal competente questore del luogo di residenza di chi ha commesso l’infrazione, previa comunicazione dell’autorità amministrativa competente che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L’organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.”

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