Articolo abrogato dall'art. 44, comma 1, della L.R. 17/11/2016, n. 23, così recitava:

“Art. 36. - (Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69)

1. L’articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) è sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere)

1. L’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19 e 21 è delegato ai comuni, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, relativi alle attività estrattive in regime di concessione, a quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia, nonché alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), interventi, questi ultimi, autorizzati sentito il parere dei comuni interessati.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed alla provincia competente, entro trenta giorni dalla loro adozione.".

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l. r. 69/1978 è sostituito dal seguente:

"1. Le domande di autorizzazione alla coltivazione e la documentazione allegata sono presentate in copia cartacea unica all'organo competente per il rilascio; le ulteriori copie richieste sono presentate esclusivamente su supporto informatico conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo) e devono contenere i seguenti dati:".

3. Dopo il terzo comma dell’articolo 5 della l.r. 69/1978, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Al fine di assicurare l’aggiornamento tecnico-scientifico e l’uniformità, nell’ambito regionale, della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle istanze, anche in relazione ai vincoli pubblicistici esistenti sul territorio, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce e aggiorna gli elaborati progettuali da allegare all’istanza.”.

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 69/1978 dopo le parole "art. 7.", sono aggiunte le seguenti "I provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cava; i medesimi sono contestualmente notificati al direttore responsabile della cava e all’amministrazione comunale, nel caso in cui i suddetti provvedimenti, finalizzati alla sicurezza, richiedano la preventiva presentazione di un piano di sicurezza, il medesimo deve essere presentato, per conoscenza, anche all’amministrazione comunale.”.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 69/1978, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Per le cave di pietre ornamentali, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla procedura di cui all’articolo 31, comma 2, della l.r. 44/2000, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.

1-ter. Le modifiche di modesta entità di cui al comma 1-bis sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche in relazione alla documentazione da presentare.

1-quater. Le domande di autorizzazione di cui ai commi 1-bis e 1-ter, corredate dalla relativa documentazione, sono presentate all’amministrazione comunale e alla provincia o città metropolitana.

1-quinquies. L’amministrazione comunale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda completa, può procedere in via alternativa a:

autorizzare la modifica;

autorizzare la modifica prescrivendo modalità esecutive;

negare l’autorizzazione con contestuale richiesta di un progetto di modifica da presentare ai sensi del comma 1.

1 sexies. Se l’amministrazione comunale non si esprime nel termine di quarantacinque giorni, la modifica si intende autorizzata.".

6. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente:

"3. L’organo competente provvede autonomamente, previo accertamento dei requisiti morali e delle capacità tecniche ed economiche del subentrante, verificando la documentazione allegata all’istanza e la garanzia di cui all’articolo 7, comma 3.".

7. L’articolo 10 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Durata, rinnovo e proroga dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e la durata deve essere proporzionale alle dimensioni del giacimento, alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Può essere rinnovata previa l’osservanza delle norme previste per il rilascio.

2. Per le cave di pietre ornamentali ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004 il parere della Conferenza di servizi di cui agli articoli 32 e 33 della l.r. 44/2000 può essere riferito all’intero progetto e contenere prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, anche nel caso in cui questo preveda un arco temporale di realizzazione superiore al limite di efficacia delle autorizzazioni ambientali da richiedersi, comunque non superiore a dieci anni.

3. Analogamente, i pareri espressi ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici) possono essere riferiti all’intero progetto.

4. Nel caso di cui al comma 2, a seguito della presentazione di istanza di rinnovo, l’amministrazione delegata al rilascio dell’autorizzazione, accertato che la nuova istanza sia conforme al progetto già esaminato ai sensi del comma 2 e ferma restando l’autorizzazione di cui al d.lgs. 42/2004, può procedere al rilascio del nuovo atto autorizzativo.

5. Scaduti i termini autorizzativi di cui al comma 1, se il progetto approvato non ha subito alcuna modificazione, l’amministrazione competente per il rilascio, acquisite le eventuali autorizzazioni ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 45/1989, può prorogare l’autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, al fine di completare il progetto.

6. La previsione di cui al comma 5 non si applica nei seguenti casi: attività estrattive in regime di concessione; attività ubicate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia; cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi della l.r. 30/1999;

7. L’amministrazione competente, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 5 senza acquisire il parere della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 32 e 33 della l.r. 44/2000.

8. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della delibera legislativa approvata in data 26 febbraio 2015, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica, da allegare all’istanza di proroga.

9. Le amministrazioni comunali, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti, sono tenute ad inviare gli atti autorizzativi alla Regione, alla provincia di competenza o alla città metropolitana.".

8. Dopo l'articolo 16 della l.r. 69/1978, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. (Residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei)

1. Le terre e le rocce da scavo e i residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei, compresi i limi di segagione e lavorazione, anche non connessi alla realizzazione di un'opera, quando rispettano le condizioni previste dall'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riutilizzati anche come materiale di riempimento dei vuoti di cava.

1-bis. Possono inoltre essere riutilizzati come materiale di riempimento dei vuoti di cava i materiali provenienti da operazioni di recupero ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), in particolare, i materiali per cui il decreto stesso prevede la possibilità di recupero come “recupero ambientale” subordinatamente all’esecuzione di test di cessione sul materiale stesso.”.

9. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 69/1978, dopo le parole "i dati statistici" sono aggiunte le seguenti "e quelli necessari all'implementazione della banca dati delle attività estrattive tramite web attraverso il Servizio Esercenti Minerari di Sistema Piemonte; la mancata presentazione dei dati statistici entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale i dati stessi sono riferiti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 21, sesto comma".

10. L’articolo 21 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. (Sanzioni)

1. Chiunque compie atto di coltivazione di cave o torbiere in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di venti volte e massima di cento volte la tariffa del diritto di escavazione vigente riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore a euro 10.000,00. L’amministrazione competente per il rilascio dell’autorizzazione dispone in via accessoria la cessazione dell’attività eseguita in assenza di autorizzazione.

2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Nel caso in cui l’inosservanza delle prescrizioni abbia determinato una maggiore quantità di materiale estratto o lo scavo di materiale in difformità dall’estensione o dalla profondità massima consentite, è applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, ridotta del 50%.

3. Per le violazioni di cui al comma 2, l’organo competente per il rilascio dell’autorizzazione, ove possibile, ordina al trasgressore di uniformarsi alle prescrizioni violate entro i termini di cui all’articolo 17, comma primo, lettera c). Decorso il termine assegnato, se l’interessato non si è uniformato, l’organo competente provvede alla dichiarazione di decadenza prevista dal medesimo articolo.

4. L’irrogazione delle sanzioni spetta all’amministrazione regionale e comunale competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, che introita i relativi proventi.

5. Fermo restando l’ulteriore risarcimento del danno, per le violazioni di cui al comma 1, è comunque fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le prescrizioni e i termini stabiliti dall’organo competente per il rilascio dell’autorizzazione, che in caso di inerzia provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente.

6. Nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 20, è comminata una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

7. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."

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