Lettera abrogata dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 22 così recitava:

“a) l’articolo 2 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), come sostituito dall’articolo 30 della l.r. 44/2000, è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Pianificazione in materia estrattiva e funzioni di competenza della Regione) — 1. La Regione provvede all’elaborazione ed approvazione del Piano regionale dell’attività estrattiva (PRAE), nonché allo svolgimento dell’attività di polizia mineraria di cui all’articolo 23, relativamente alle cave e torbiere nell’intero territorio regionale.”;”

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