Articolo abrogato dalla L.R. 02/05/2016, n. 8.

L’articolo 20 così recitava:

“Art. 20. - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30)

1. Ad integrazione dell’organo di consultazione tra Regione e sistema delle autonomie locali, dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34), è inserita la seguente:

“a-bis) il sindaco della Città metropolitana di Torino;”.”

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