Articolo abrogato dalla L.R. 22/12/2015, n. 26. L’articolo 6 così recitava:

“Art. 6. - (Funzioni delle unioni di comuni)

1. In deroga e a completamento delle funzioni previste dall’articolo 2 della presente legge, sono attribuite alle unioni di comuni, in materia di energia, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti a biomassa di piccola e media taglia connessi alla filiera legno bosco-energia, nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).

2. Se il comune interessato non aderisce a una unione di comuni, le competenze di cui al comma 1 sono attribuite alle amministrazioni provinciali.”

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