Articolo abrogato dalla L.R. 14/10/2014, n. 14, così recitava:

"Art. 38. - (Digitalizzazione) — 1. Al fine di promuovere il contenimento della spesa, la Regione entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, nell'ambito della vigente normativa nazionale promuove la completa digitalizzazione degli atti utilizzando gli strumenti tecnologici opportuni per consentirne l'adeguata conoscenza.

2. Nello specifico la Regione promuove:

a) l'estensione dell'utilizzo della firma elettronica digitale da parte dei responsabili di procedimento e dei funzionari responsabili di atti a rilevanza esterna;

b) il passaggio dalla modalità cartacea di presentazione di istanze e dichiarazioni alla modalità in formato digitale di trasmissione per via telematica;

c) la modalità di effettuare pagamenti di tasse o imposte regionali attraverso strumenti digitali senza oneri aggiuntivi;

d) la possibilità di presentare attraverso strumenti digitali la documentazione propedeutica al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi ed altri atti rilasciati dall'amministrazione regionale."

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