Articolo abrogato dalla L.R. 14/03/2014, n. 3, a decorrere dal 31/12/2014. L’articolo 25 così recitava: “1. Dopo l'articolo 47 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), è inserito il seguente:

“Art. 47 bis. (Servizio scolastico)

1. Gli enti locali in territorio montano e le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello territoriale, previa intesa con l'autorità scolastica competente.

2. La Giunta regionale, annualmente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, prevede il finanziamento di progetti volti al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici in territorio montano.”

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