Articolo abrogato dall’art. 15, comma 2, della L.R. 14/03/2014, n. 3, a decorrere dal 31/12/2014, così recitava:

1. L'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) è sostituito dal seguente:

"Art. 50. (Fondo regionale per la montagna)

1. Per lo svolgimento delle funzioni delle forme associative montane è istituito un fondo regionale, denominato Fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso:

a) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di IRAP nell'esercizio precedente all'imposta versata dalle imprese presenti nei comuni appartenenti alle preesistenti comunità montane;

b) una quota dei proventi del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);

c) una quota dei proventi derivanti dai canoni per l’uso delle acque pubbliche;

d) una quota dei proventi derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento;

e) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.".”

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