La Sent. Corte Cost. 22/06/2012, n. 158 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2.

In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 10/01/2018, n. 1, così recitava:

“Art. 26. - (Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24)

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) è inserita la seguente:

"c-bis) informata la commissione consiliare competente definisce i criteri per le agevolazioni a favore dei comuni montani e dei comuni ad alta marginalità con popolazione al di sotto dei 1.500 abitanti per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).".

2. [Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2002 è aggiunto il seguente:

"5-bis. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può consentire ai comuni montani ed ai comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabilendo i relativi criteri e modalità.]”

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