Comma abrogato dall'art. 48, comma 1, della L.R. 07/02/2017, n. 1, così recitava:

“1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica) è sostituito dal seguente:

“1. I comuni, ai fini dell’individuazione e della variazione di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, propongono con propria deliberazione alla Regione:

a) le aree sciabili già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;

b) le aree sciabili parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;

c) le nuove aree sciabili;

d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l’innevamento programmato;

e) le variazioni delle aree sciabili precedentemente individuate.”."

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